Autogestione e condomini

AUTOGESTIONE E CONDOMINI

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l’autogestione da parte dell’utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l’assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell’attività di gestione dei servizi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino al momento dell’effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali, su rendiconto redatto dall’ente.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l’autogestione sono considerati inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

L’ente gestore ha l’obbligo di estendere l’autogestione alla piccola manutenzione accreditando agli organi dell’autogestione una parte non superiore al 30% della quota di canone destinata alla manutenzione.

 

CONDOMINI

Gli enti gestori hanno il divieto di proseguire, o iniziare, l’attività di amministrazione degli stabili del tutto o in parte ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, gli assegnatari in proprietà non hanno più l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, tranne che per quelle riguardanti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto. Anche gli assegnatari in locazione con patto di futura vendita devono rispettare tale regolamento.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, compreso il riscaldamento, che devono versare direttamente all’amministratore.

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