Alloggio popolare

Questa sezione è dedicata a quanti abitano o vorrebbero abitare in un alloggio popolare di Edilizia residenziale pubblica (ERP), cioè un alloggio costruito con sovvenzioni pubbliche in modo da poter essere dato in affitto a canoni più bassi rispetto ai canoni di mercato.

 

ALLOGGIO POPOLARE

 
Chi può chiedere un alloggio popolare?

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E’ adeguato l’alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell’articolo 23([7])della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all’interno del territorio nazionale o all’estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i seguenti parametri:

  1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.
    Superficie convenzionale complessiva:
    (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)
    45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone
    60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone
    75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone
    95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.
  2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.
  3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.
  4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.
  5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.
  6. Coefficiente di vetustà pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all’anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.
  7. Coefficiente di’ conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l’alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica, il valore dell’ISEE deve risultare non superiore all’importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

g) non aver ceduto in tutto o in parte – fuori dei casi previsti dalla legge – l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-bis) [non avere riportato, l’intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall’articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro l’ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d’azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;]

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all’articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall’assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell’articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda e’ ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

  1. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché’ la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
  2. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
  3. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l’attestazione della convivenza.

4-bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché’ alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

  1. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.
  2. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
  3. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all’assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.

7-bis. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione. ([8]

 
Come si calcola il reddito ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica?

Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare è determinato con le modalità di cui all’ art. 21 Legge n. 457 del 1978 e s.m.i. Viene preso in considerazione il cosiddetto ‘reddito convenzionale’, ossia il reddito complessivo al netto delle detrazioni per figli a carico di € 516,46 cadauno e di altri componenti presenti nel nucleo familiare e dell’ abbattimento del 40% previsto solo per il reddito da pensione, lavoro dipendente e assimilati. Il reddito cosi determinato per accedere all’ edilizia residenziale pubblica abruzzese non può superare l’importo di € 12.923,82.

Facciamo un esempio di calcolo per un nucleo familiare composto dai coniugi con due figli a carico con reddito da lavoro dipendente di € 22.000.
Reddito convenzionale = € 22.000 – detrazioni per 2 figli a carico (516,46 x 2 = 1.032,92) = 20.967,08 – abbattimento del 40% (20.967,08 X 40% = 8.386,83) = Reddito convenzionale € 12.580,25.

Pertanto il nucleo familiare può accedere al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica essendo il loro reddito convenzionale minore del limite di reddito di € 12.923,82 stabilito dalla legge.

 
Come si può ottenere l’assegnazione di un alloggio popolare?

All’assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.

Il modulo per la domanda di alloggio è disponibile presso gli uffici del Comune di residenza e del Comune ove il richiedente svolge l’attività lavorativa nel periodo di apertura del bando.

La domanda, da presentare al Comune nei termini indicati dal bando, deve indicare: la cittadinanza, nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa; la composizione del nucleo familiare con i relativi dati, il reddito complessivo del nucleo familiare, l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato, ogni elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria, il luogo cui far riferimento per le successive comunicazioni relative al concorso.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale. E’ necessario rispettare i termini di scadenza del bando.

 
Le graduatorie

Il Comune che ha indetto il bando procede ad una pre-istruttoria delle domande verificando la regolarità delle stesse e la completezza della documentazione consegnata.

Sulla base della pre-istruttoria del Comune, la Commissione Alloggi, istituita ai sensi dell’art. 7 L.R. 96/96, formula la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le modalità stabilite dalla L.R. 96/96, valutando cioè le domande sulla base di punteggi (attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare) e di priorità (secondo criteri riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo). La graduatoria provvisoria è pubblicata nell’albo pretorio comunale.

Gli interessati possono presentare opposizione in carta legale alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Le opposizioni sono esaminate dalla Commissione, la quale, a conclusione del proprio lavoro, formula la graduatoria definitiva, eventualmente effettuando sorteggi in una seduta pubblica tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e costituisce provvedimento esecutivo.
Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla L.R. 96/96.

 
Chi provvede all’assegnazione degli alloggi?

L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all’ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal Comune territorialmente competente dopo aver ricevuto dall’ente gestore l’elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità.

Il Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell’alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.

La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria ed è necessario che sia effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

La consegna dell’alloggio viene successivamente ufficializzata in apposito verbale sottoscritto dall’assegnatario e dal funzionario incaricato dell’ATER.

 
Domanda di cambio alloggio

Per cambiare l’alloggio, l’assegnatario deve presentare la domanda su modulo predisposto dall’Azienda e reperibile in fondo a questa pagina, in occasione della pubblicazione del bando di mobilità che l’ente gestore, d’intesa con il Comune, predispone biennalmente garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.

Documentazione necessaria: La domanda dell’assegnatario richiedente il cambio alloggio deve essere indirizzata all’ente gestore e accompagnata da dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare e dalla documentazione che dimostri la motivazione della richiesta di mobilità.

Procedura: La domanda viene valutata dalla Commissione per la mobilità in base alle priorità stabilite dalla legge regionale n. 96/96 e successive modificazioni. La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio dell’alloggio, che viene comunicata agli interessati i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare opposizione avverso la predetta graduatoria al Sindaco del Comune il quale decide entro 60 giorni, sentita la Commissione. In caso di rinuncia non motivata il richiedente viene escluso dalla graduatoria.

 
Cambio contestuale Alloggio popolare

Oltre la mobilità programmata, sono ammesse le richieste di cambio alloggio consensuale tra assegnatari di alloggi ai fini dell’eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) previa autorizzazione dell’ente gestore.

Entrambi i richiedenti devono presentare domanda all’Azienda chiedendo di essere autorizzati a scambiarsi gli alloggi.
In queste pagine sono inseriti gli annunci degli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica che cercano altri inquilini E.R.P. con cui scambiare l’alloggio.

L’assegnatario che desidera cambiare alloggio, deve trovare un altro assegnatario di alloggio E.R.P. disposto a trasferirsi nel proprio ai sensi dell’ art. 17 Legge Regionale del 25 ottobre 1996 N. 96. Per inserire un Annuncio di ricerca cambio consensuale di alloggio occorre compilare il modulo e spedirlo all’Ater di Lanciano Ufficio Utenza, Viale della Rimembranza, 6 66034 Lanciano. Negli annunci non compaiono nomi, per rispetto della riservatezza, ma codici attraverso i quali l’Ater mette in collegamento diretto le persone interessate.

L’Azienda verificata l’assenza di condizioni ostative al mantenimento dell’alloggio e la presenza dei requisiti previsti per la permanenza, autorizza il cambio consensuale.

 
Acquisto dell’alloggio

L’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata dalla Legge 24/12/1993 n. 560. L’ATER comunica agli assegnatari l’inserimento del loro alloggio nel Piano di vendite autorizzato dalla Regione Abruzzo comunicando altresì le condizioni previste per l’acquisto.

Possono acquistare l’alloggio, qualora questo rientri tra quelli posti in vendita dall’ATER, gli assegnatari o i familiari conviventi che conducano un alloggio a titolo di locazione da più di cinque anni e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all’atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell’assegnatario.

Condizioni. Il prezzo al quale l’ATER cede l’alloggio è determinato moltiplicando per cento la rendita catastale determinata al momento della stipula. Su tale importo si applica uno sconto dell’1% per ogni anno di anzianità dell’alloggio, fino ad un massimo del 20%.
Procedura.

Gli Uffici dell’ATER verificano il possesso da parte dei richiedenti/acquirenti dei requisiti prescritti dalla legge e predispongono tutta la documentazione tecnica necessaria al notaio scelto dall’acquirente per la redazione dell’atto pubblico di compravendita che verrà stipulato presso la sede dell’ATER.

L’assegnatario richiedente deve produrre:

  • Adesione alla proposta d’acquisto;
  • Autocertificazione attestante la non titolarità di beni immobili (edifici);
  • Concessioni comunali a sanatoria e accatastamenti di eventuali opere abusive.

Modalità di pagamento: L’assegnatario acquirente può scegliere tra due modalità di pagamento: quella in un’unica soluzione e quella rateale. Se paga in un’unica soluzione ha diritto ad uno sconto del 10% sul prezzo di cessione. Se invece sceglie la forma di pagamento rateale, anticipando il 30% del prezzo al momento dell’acquisto, potrà corrispondere l’importo residuo in un massimo di 15 anni al tasso di interesse pari a quello legale.

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