Canone di locazione

PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

Modalità di pagamento del canone:

L’Utente deve pagare il canone comunicato dall’ATER, presso i canali idonei, utilizzando esclusivamente il bollettino PagoPA prestampato ed entro la scadenza ivi indicata. Il mancato rispetto del termine di pagamento comporta l’addebito degli interessi di mora per ritardato pagamento. L’assegnatario può proporre all’ATER altri strumenti per il pagamento dell’affitto, quali bonifico bancario, pagamento tramite RID, ecc.

 

DETERMINAZIONE DEL CANONE

Il canone è determinato in base ad elementi oggettivi, che attengono alla tipologia e alle caratteristiche dell’alloggio, così come indicate nella legge regionale n.96/96 e nella legge n. 392 del 1978 (equo canone), quali la superficie convenzionale, la categoria catastale, la classe demografica del Comune e il luogo nel quale è ubicato, il livello di piano, lo stato di conservazione dell’alloggio, e dalle caratteristiche soggettive del nucleo familiare dell’assegnatario.

Queste riguardano il numero dei componenti la famiglia; il numero dei figli minori a carico; la presenza o meno di un familiare affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% certificata dalla competente ASL; il reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare. Tra le fonti di reddito vengono considerate i redditi da: lavoro dipendente; pensione, trattamento di cassa integrazione, indennità di mobilità, trattamento di disoccupazione,  sussidi assistenziali, assegni di mantenimento del coniuge separato o divorziato, fabbricati e terreni, lavoro autonomo e di impresa, altri redditi. Nel computo del reddito complessivo sono escluse le indennità una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonché le indennità di accompagnamento per i portatori di handicap.

Nella determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare non si considerano i redditi da lavoro prodotto da figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell’assegnatario e che non si riproducono in modo continuativo per oltre due anni.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL CANONE

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dall’ATER ai sensi dell’ art. 28 L.R. 96/96. Pertanto ogni due anni l’ATER comunica a tutti gli assegnatari di rimettere, tramite apposita modulistica predisposta dall’Ente, la situazione familiare e reddituale aggiornata del proprio nucleo familiare ai fini dell’aggiornamento del canone di locazione. L’eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.  

REVISIONE DEL CANONE

Per accertata perdita di reddito dovuta a cause eccezionali quali: licenziamento, stato di vedovanza, morte di un percettore di reddito, l’assegnatario o colui nei cui confronti sorge il diritto alla voltura del contratto può chiedere la revisione del canone di affitto con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

 

SERVIZI COMUNI

Dal momento della costituzione del condominio, gli assegnatari in proprietà non hanno più l’obbligo di corrispondere all’ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, tranne che per quelle riguardanti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto. Anche gli assegnatari in locazione con patto di futura vendita devono rispettare tale regolamento.

Gli assegnatari in locazione di alloggi  compresi  negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, compreso il riscaldamento, che devono versare direttamente all’amministratore.

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