Contratto di locazione

STIPULA DEL CONTRATTO

 

Quali sono le formalità per stipulare un contratto di locazione ?

L’ente gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata , dell’assegnatario per la stipulazione de contratto e per la successiva consegna dell’alloggio. L’alloggio deve essere occupato stabilmente dall’assegnatario entro 30 giorni e, in caso di lavoratore emigrato all’estero entro 60 giorni dalla data di consegna salvo proroga comunale. 

Per predisporre il contratto, l’assegnatario deve presentarsi con copia della lettera di invito dell’ATER e consegnare:

–         lo stato di famiglia;

–         la sua documentazione reddituale e quella di tutti gli occupanti l’alloggio (ultima dichiarazione dei redditi, CUD,ecc);

–         copia di un proprio documento di identità legalmente valido;

–         copia del proprio codice fiscale e quello di tutti i componenti del nucleo familiare;

–         ricevuta di versamento delle spese di registrazione del contratto da effettuare sul conto corrente postale intestato all’ATER, a titolo di rimborso delle imposte di registro e di bollo dovute all’Agenzia delle Entrate per la quota di propria spettanza.

 Cosa succede se …

…L’assegnatario (o un suo delegato) non si presenta per la scelta dell’alloggio?

In caso di ingiustificata mancata presentazione l’assegnatario decade dal diritto di scelta.

 ….l’assegnatario rinuncia all’alloggio ?

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all’alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all’assegnazione.

Qualora la rinuncia fosse non adeguatamente giustificata il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza dall’assegnazione, previa diffida all’interessato ad accettare l’alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.

 ….l’assegnatario non adempie le condizioni fissate per la sottoscrizione del contratto di locazione ?

In questo caso, l’assegnatario  decade dall’assegnazione.

 …l’assegnatario non va ad abitare nell’alloggio che gli è stato assegnato ?

Se, dopo trenta giorni dalla sottoscrizione  del verbale di consegna l’assegnatario, ed il suo nucleo familiare, non abitano l’alloggio assegnato, l’assegnatario incorre nella decadenza.

La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all’assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non superiore a quindici giorni, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

DISDETTA DEL CONTRATTO

Se vuole disdire il contratto di locazione, l’assegnatario deve comunicarlo all’ATER, compilare l’apposito modulo e riconsegnare le chiavi dell’ alloggio. Le chiavi vanno restituite personalmente da parte dell’ex-assegnatario o familiare esclusivamente presso gli Uffici dell’ATER. Fino alla data di fine locazione l’ex-assegnatario è tenuto al pagamento del canone di locazione, delle spese accessorie e delle spese di risoluzione del contratto (imposta di registro fissa di € 67,00 che l’Ente provvederà a versare all’Agenzia delle Entrate a titolo di risoluzione anticipata del contratto.

Procedura. L’ATER incarica il proprio Ufficio Tecnico di visionare l’alloggio per verificarne lo stato e redigere il relativo verbale di consistenza. L’Azienda si riserva la facoltà di contestare lo stato di manutenzione dell’alloggio anche successivamente alla consegna del medesimo.

VOLTURA DEL CONTRATTO

La normativa regionale prevede la possibilità di voltura del contratto di locazione in caso di decesso dell’aspirante assegnatario, o dell’assegnatario; in tali casi subentrano rispettivamente nella domanda e nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito all’art. 2 della L.R. 96/96 e secondo l’ordine ivi indicato.

In tutti i casi di subentro l’ente gestore verifica che non sussistano condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

 Cosa fare:

Il subentro viene autorizzato dall’ATER previa domanda scritta corredata da autocertificazione comprovante:

  • la precedente permanenza  nell’alloggio;
  • lo stato di famiglia al tempo del decesso dell’assegnatario;
  • la posizione reddituale;
  • la mancanza di altra causa ostativa al subentro.

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