Assegnazione alloggi

BANDI PER L’ASSEGNAZIONE ALLOGGI

La legge 96/1996 prevede che i Comuni con cadenza biennale provvedano ad una ricognizione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica liberi sul proprio territorio e, qualora si verifichino le condizioni, all’emanazione di un pubblico concorso per la loro assegnazione.

 
Nel periodo di apertura del bando presso gli uffici del Comune di residenza e del Comune ove il richiedente svolge l’attività lavorativa devono rendere disponibili i moduli per la domanda di alloggio.
 
Contenuti obbligatori delle domande, da presentare al Comune nei termini indicati dal bando sono la cittadinanza, la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa; la composizione del nucleo familiare con i relativi dati, il reddito complessivo del nucleo familiare, l’ubicazione e la consistenza dell’alloggio occupato, ogni elemento utile ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria, il luogo cui far riferimento per le successive comunicazioni relative al concorso.
 
Il Comune raccoglie le domande e al temine della scadenza effettua la loro pre-istruttoria.
 

SCARICA I MODELLI:

– Modello Bando Erp 2021

– Modello domanda 

 

GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE

La legge 96/96 prevede che il Comune che ha indetto il bando procede ad una pre-istruttoria delle domande verificando la regolarità delle stesse e la completezza della documentazione consegnata.
 
Sulla base della pre-istruttoria del Comune, la Commissione Alloggi competente per territorio formula la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le modalità stabilite dalla L.R. 96/96, valutando cioè le domande sulla base di punteggi (attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare) e di priorità (secondo criteri riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo).
 
La graduatoria provvisoria è pubblicata nell’Albo Pretorio comunale. Gli interessati possono presentare opposizione in carta legale alla Commissione entro trenta giorni dalla pubblicazione.
 
Le opposizioni sono esaminate dalla Commissione, la quale, a conclusione del proprio lavoro, formula la graduatoria definitiva, eventualmente effettuando sorteggi in una seduta pubblica tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
 
La  graduatoria definitiva è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e costituisce provvedimento esecutivo.
 
Il Comune assegna gli alloggi secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla L.R. 96/96.

 

PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE

L’assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all’ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal Comune territorialmente competente dopo aver ricevuto dall’ente gestore l’elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilità.
 
Il Sindaco comunica l’assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell’alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.
 
La scelta degli alloggi, nell’ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria ed è necessario che sia effettuata dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.

Successivamente alla scelta il Sindaco comunica l’avvenuta assegnazione all’ATER, che deve provvedere alla consegna materiale dell’alloggio .

La consegna dell’alloggio viene successivamente ufficializzata in apposito verbale sottoscritto dall’assegnatario e dal funzionario incaricato dell’ATER.

 

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

L’art. 15 della legge Regionale 96/96 (Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa) prevede che la Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un’aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i Comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.

Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3.

Per le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento è assunto dalla Giunta regionale. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

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