Nucleo familiare
NUCLEO FAMILIARE:
AMPLIAMENTO
Si ha ampliamento del nucleo familiare nei casi di:
- matrimonio dell’assegnatario;
- convivenza more uxorio dell’assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge ed a seguito di accertamenti effettuati dall’Ufficio Ispettivo dell’Azienda,
- accrescimento della prole a seguito di nascita, riconoscimento o adozione;
- affidamento di minori;
- rientro di figli, già componenti il nucleo familiare dell’assegnatario, a seguito di separazione consensuale omologata dal giudice competente.
Cosa fare:
Al determinarsi di una delle condizioni indicate in elenco, l’assegnatario deve comunicare immediatamente la nuova situazione all’Ater chiedendo di conseguenza l’ampliamento del nucleo familiare tramite la compilazione di apposito modello scaricabile dal sito. L’Ater, dopo accertamenti e verifiche, invia una formale comunicazione sull’esito delle stesse all’interessato. Qualora nel corso dei controlli emergano dichiarazioni non veritiere, l’ampliamento non produce effetto ai fini dell’eventuale subentro nell’assegnazione.
Inoltre, se il nucleo costituitosi per uno dei motivi indicati perde uno o più requisiti per l’assegnazione (ad es. perché il nuovo entrato possiede un reddito al di sopra del limite consentito), oppure non è rispettato lo standard abitativo regionale, l’assegnatario incorre nella decadenza dall’assegnazione e l’Ater non provvederà ad autorizzazione alcuna nel caso la richiesta di ampliamento dovesse causare situazione di sovraffollamento.
L’ampliamento stabile del nucleo familiare, così come previsto dall’art. 16 della L.R.96/96 è ammissibile oltre che nei confronti di persone legate all’assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o di affinità, qualora siano, nell’uno o nell’altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con il carattere della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva.
Salvo il caso di separazione o scioglimento matrimonio, l’ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione solo nel caso in cui la convivenza persiste da almeno due anni al momento del decesso dell’assegnatario.
OSPITALITA’ TEMPORANEA
L’Assegnatario per iscritto, utilizzando la modulistica preposta e scaricabile dal sito, dovrà chiedere all’ATER autorizzazione all’ospitalità temporanea specificando i motivi ed il tempo presunto corredando l’istanza con eventuali documenti giustificativi. L’Ater provvederà ad autorizzare, ove sia rispettato lo standard abitativo regionale così definito dalla L.R. 96/96 e qualora l’istanza dell’assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell’ente gestore, per poi trasmettere all’assegnatario l’autorizzazione rilasciata.
L’Azienda autorizza l’ospitalità per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 25 ottobre 1996 n° 96.
Si rende noto che tale disponibilità a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta alcuna variazione di carattere generale.
SUBENTRO NELL’ ALLOGGIO
La normativa regionale prevede la possibilità di voltura del contratto di locazione in caso di decesso dell’aspirante assegnatario, o dell’assegnatario; in tali casi subentrano rispettivamente nella domanda e nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito all’art. 2 della L.R. 96/96 e secondo l’ordine ivi indicato.
In tutti i casi di subentro l’ente gestore verifica che non sussistano condizioni ostative alla permanenza nell’alloggio per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.
Cosa fare:
Il subentro viene autorizzato dall’ATER previa domanda scritta corredata da autocertificazione comprovante:
- la precedente permanenza nell’alloggio;
- lo stato di famiglia al tempo del decesso dell’assegnatario;
- la posizione reddituale;
- la mancanza di altra causa ostativa al subentro.
ALLONTAMENTO TEMPORANEO
Così come previsto dall’art 1 della Carta dei Servizi, gli alloggi sono assegnati per essere adibiti ad uso esclusivo di abitazione. Gli assegnatari sono tenuti a occupare stabilmente l’alloggio e qualora ci si debba allontanare per periodi superiori al mese si è tenuti a comunicare l’assenza tempestivamente all’ATER con relativa motivazione dell’allontanamento.