Manutenzione

ALLOGGI

L’art 3 della carta dei servizi approvato con Delibera n. 69 del 21 settembre 2006 stabilisce che sono a carico e spese dei singoli assegnatari i seguenti interventi riguardanti l’alloggio:

a) riparazione e sostituzione delle apparecchiature sanitarie del bagno e della cucina…;
b) manutenzione e pulizia dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda…;
c) disincrostazione dei depositi calcarei delle condutture idriche;
d) disotturazione e riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari;
e) revisione e pulizia della caldaia da parte di una ditta specializzata nel caso l’alloggio sia dotato di impianto di riscaldamento autonomo…;
f) pulizia delle canne fumarie e di ventilazione…;
i) manutenzione dei radiatori e/o dei corpi scaldanti…;
j) sostituzione e manutenzione degli apparecchi di estrazione e ventilazione interni…;
k) riparazione dell’impianto elettrico e relativa sostituzione delle apparecchiature…;
l) riparazione, integrazione e sostituzione dell’impianto TV individuale…;
m) riparazione, integrazione e sostituzione di impianti telefonici e citofonici, nella parte relativa ai singoli alloggi…;
n) riparazione e verniciatura di infissi…;
o) riparazione e sostituzione rulli, serrande ed accessori dei basculanti dei garages…;
q)ripristino di intonaci per danni causasti dall’utente;
r) tinteggiatura di pareti e soffitti;
s) innovazione e migliorie nel corso del rapporto di locazione, concordati con la proprietà;) riparazione di pavimenti e rivestimenti.

 
PARTI COMUNI

L’art 4 della carta dei servizi approvato con Delibera n. 69 del 21 settembre 2006 stabilisce che gli assegnatari del fabbricato provvedano solidalmente alla manutenzione ordinaria delle parti in comune ed in particolare dei seguenti interventi:

a) impianto centralizzato di riscaldamento e/o produzione acqua calda…;

b) impianto autoclave per l’approvvigionamento idrico…;

c) fognature e scarichi…;

d) impianto dell’ascensore…;

e) impianto centralizzato TV…;

f) impianti di illuminazione e suoneria parti comuni…;

g) strutture murarie-scale-atrii…;

h) canne fumarie e di ventilazione collettive…;

i) cortili e giardini….

ASCENSORI

La manutenzione ordinaria della parte comune rappresentata dall’ascensore spetta agli assegnatari del fabbricato e fa riferimento a:

– revisione del gruppo argano riduttore, sostituzione dei premi stoppa, guarnizione, paraolii, raschiaolio…

– revisione del gruppo freno con sostituzione dei ceppi e degli eccentrici, regolazione del circuito di alimentazione del freno;

– revisione dei carrelli delle porte di piano e cabina con sostituzione dei contatti di controllo, regolarizzazione della tensione, dei contatti elettrici delle serrature di piano. Riavvolgimento motore

– sostituzione del linoleum del pavimento della cabina. Riattivazione dell’illuminazione di cabina e del vano corsa. Mantenimento targa Empi, targa di portata, cartelli di fuoriservizio, istruzioni manovra a mano e dell’interruttore sottovetro al P.T. Sostituzione cinghia meccanismi di manovra porte;

– revisione e sostituzione delle serrature delle porte dei vani corsa, revisione dei congegni di autochiusura delle porte di piano, sostituzione delle guarnizioni dei attinidi scorrimento;

– manutenzione in abbonamento obbligatoria con ditta specializzata del settore, visite periodiche degli organi preposti al controllo e tasse di concessione;

– sostituzione delle funi di trazioni per presenza di fili rotti su parere dell’ingegnere collaudatore circa la sicurezza delle stesse, con altre nuove complete di regolatore di tensione, compresa la sostituzione o rettifica della puleggia: al 50%;

– energia elettrica per forza motrice.

CALDAIE

Tutti gli assegnatari i cui alloggi di edilizia residenziale pubblica sono dotati, dal 1° agosto 1994, di impianto di riscaldamento autonomo, sono tenuti a nominare un responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti di riscaldamento, vale a dire la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegato dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

inoltre, “ nel caso di unità immobiliari dotati di unità termici individuali la figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal regolamento del D.P.R. n. 412/93 e nelle connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche, che prevede una periodicità almeno annuale per le operazioni di manutenzione ordinaria.

 Che cosa deve fare l’assegnatario?

Sono poste a carico dell’assegnatario tutte le operazioni di manutenzione, pulizia e gestione della caldaia e dell’impianto di riscaldamento previste a carico del conduttore della normativa vigente sopra richiamata, compilazione e tenuta del libretto, riparazione, anche mediante sostituzione, di parti della caldaia e dello scaldabagno, riparazione e pulizia interna ed esterna dei corpi scaldanti anche con sostituzione delle valvole e loro guarnizioni, pulizia periodica della canna fumaria e delle canne di esalazione.

1) l’assegnatario, in caso di guasto della caldaia, deve incaricare la propria ditta di fiducia di effettuare la riparazione necessaria e, se l’apparecchio non dovesse risultare più riparabile, la ditta stessa dovrà redigere una nota tecnica della ditta e il libretto d’impianto. La ditta appaltatrice dei lavori, su incarico dell’Ater, accerterà se vi è necessità o meno di sostituire la caldaia.

L’Ater ove fosse possibile riparare la caldaia, ne dà immediata comunicazione all’assegnatario e addebiterà all’assegnatario stesso le spese sostenute per la verifica. In questo caso l’assegnatario deve fare eseguire le riparazioni necessarie a propria cura e spese, dandone comunicazione all’Ater.

2) nel caso in cui venga accertata la necessità di sostituire l’apparecchio, l’Ater ordina alla ditta appaltatrice di eseguire i lavori, a condizione che l’assegnatario abbia adempiuto agli obblighi precedentemente menzionati.

3) non sarà riconosciuto alcun rimborso, a qualunque titolo, per sostituzioni di caldaie effettuati direttamente dagli assegnatari oppure qualora l’impianto risulti manomesso.

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